PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 120. - (Società di trasformazione urbana). - 1. Le città metropolitane e i comuni, nonché gli altri enti locali, d'intesa con il comune competente, possono promuovere la costituzione di società di capitali, anche partecipate da altri enti pubblici, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. I soci privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, debbono essere scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
      2. Le società di trasformazione urbana provvedono all'acquisizione degli immobili interessati dall'intervento e alla trasformazione e commercializzazione degli stessi. L'acquisto della proprietà degli immobili può avvenire con negozio di diritto privato o, in alternativa, mediante espropriazione.
      3. I proprietari degli immobili ricadenti nelle aree interessate dagli interventi possono partecipare alle società di cui al comma 1 mediante conferimento degli immobili stessi.
      4. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. La loro individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità anche per quelli non destinati ad opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti pubblici interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società.
      5. I conferimenti e i trasferimenti di beni di proprietà dei comuni e degli enti pubblici in favore della società sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dall'imposta di bollo,

 

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dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Le aree conferite dagli enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili.
      6. I rapporti tra gli enti pubblici promotori e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione indicante, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
      7. La realizzazione delle opere pubbliche comprese negli interventi di competenza delle società di trasformazione urbana non è soggetta al rilascio dei titoli abilitativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
      8. Le opere di cui al comma 7 possono essere eseguite dal socio privato, a condizione che questi sia stato scelto in base a procedure di evidenza pubblica e sia qualificato ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici. La realizzazione di opere da porre sul mercato in regime di libera concorrenza non è soggetta alla normativa sui lavori pubblici».